Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Istituzione delle unità di prossimità della polizia municipale) - 1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno della criminalità diffusa nei grandi centri urbani, i comuni ricompresi nelle aree metropolitane ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, possono istituire all'interno del Corpo di polizia municipale delle apposite unità di prossimità specializzate nello svolgimento delle suddette attività, di seguito denominate «unità di prossimità».
      2. Alle unità di prossimità possono essere assegnati esclusivamente agenti di polizia locale con qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dal comma 4.
      3. Il prefetto competente per il territorio integra, sotto il profilo funzionale, le unità di prossimità poste a disposizione dalla polizia locale nell'ambito del piano coordinato per il controllo del territorio, determinato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicate all'implementazione delle attività di cui al comma 1 partecipano di diritto il sindaco del comune capoluogo, i sindaci degli altri comuni interessati e i responsabili dei Corpi di polizia municipale.

 

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      4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e sentiti i sindacati delle polizie locali, sono individuati i requisiti psico-fisici e i contenuti della formazione professionale specialistica degli agenti di polizia locale destinati alle unità di prossimità, nonché le linee-guida per l'impiego delle medesime unità con riferimento anche alle dotazioni individuali e di reparto degli agenti che ne fanno parte.
      5. In deroga all'articolo 6, comma 2, numero 2), limitatamente al personale destinato alle unità di prossimità, la formazione professionale e l'aggiornamento del personale ad esse assegnato sono attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno, che organizza i relativi servizi formativi d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base di apposite convenzioni quadro stipulate con i comuni interessati».